Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 31 — Minori invalidi esclusi dall'ammissione in Istituti di rieducazione e qualificazione

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All'ammissione dei minori invalidi in appositi istituti di rieducazione e qualificazione non si provvede:

  • a)quando in rapporto alle loro condizioni fisiche, e' esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra l'opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 30;.
  • b)quando i genitori o tutori dei minori diano, all'opera nazionale invalidi di guerra, la prova di essere in grado di provvedere essi stessi, in modo sufficiente, alla rieducazione o qualificazione dei minori e concretamente vi provvedano. Contro la decisione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, relativamente al disposto delle lettere a) e b) di cui al precedente comma e contro il provvedimento di ammissione agli istituti di rieducazione e qualificazione, quando l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra abbia omesso di sentire i legali rappresentanti degli invalidi o abbia provveduto in difformita' del loro parere, e' ammesso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art31 · fonte su Normattiva