Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 36 — Infortunio di marittimi militarizzati

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Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, e' in facolta' degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennita', previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro nonche' dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra. Anche in tal caso si applicano le norme dell'articolo 35 o del successivo articolo 41.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art36 · fonte su Normattiva