Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 40 — Opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri

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Nei casi di invalidita' o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facolta' di optare, con le norme di cui all'articolo 35 e al successivo articolo 41 fra la pensione o l'assegno stesso e la indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori. L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia alla indennita'. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'erario. Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o di invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte di Governi esteri.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art40 · fonte del testo