Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 41 — Disciplina del riparto, in caso di opzione, fra più aventi diritto

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L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte d'indennita' che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione O dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto, se tutti vi partecipassero. Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per l'indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per l'indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota dell'indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art41 · fonte del testo