Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 83 — Concessione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerra

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Per la concessione degli assegni di cui agli articoli 80 e 81 e' necessario che la competente amministrazione militare dichiari, a richiesta della direzione provinciale del tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e' autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art83 · fonte su Normattiva