Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 97 — Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1977 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

((E' data facolta' al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unita', con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verra' stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di L. 250.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 750 anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di eta')). Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro per la difesa, sempre su richiesta del Ministro per il tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1977 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art97 · fonte su Normattiva