Riordinamento della previdenza marinara

Art. 21 — Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilità alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

La domanda di pensione di cui all'articolo 18 si intende rivolta anche al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i nominativi dei marittimi dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni. Quando si verifichi l'ipotesi del precedente comma, l'istituto accerta, anche inidipendentemente dalla domanda dell'interessato, l'esistenza dell'invalidita' ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Qualora sia accertata l'invalidita' predetta e sempreche' intervenga la liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, le relative quote di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, da attribuire alla Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 20, avranno la stessa decorrenza della pensione marittimi.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art21 · fonte su Normattiva