Riordinamento della previdenza marinara

Art. 18 — Decorrenza della pensione

La pensione di vecchiaia e' liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto stesso raggiunga i limiti di eta' previsti per la liquidazione della suddetta pensione, purche' a tale data sussistano le altre relative condizioni e purche' l'iscritto non abbia compiuto ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi dalla data del raggiungimento di detti limiti di eta' a quella della presentazione della domanda, nel quale caso la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda e' presentata. La decorrenza per la pensione d'invalidita', conseguibile ai sensi del precedente articolo 15, e' fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto e' dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda e' presentata, purche' le relative condizioni sussistano alla data di presentazione della domanda stessa. La pensione per i superstiti di cui all'articolo 17 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, sempreche' da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. La data di decorrenza della pensione in favore dei piloti e' fissata secondo quanto disposto dal primo comma e dal secondo comma del presente articolo, tenuto presente l'articolo 118 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art18 · fonte su Normattiva