Riordinamento della previdenza marinara

Art. 82 — Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale

Nel caso di dichiarazione di inabilita' alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art82 · fonte su Normattiva