Riordinamento della previdenza marinara

Art. 85 — Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058

I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art85 · fonte su Normattiva