capo VI — NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.
- Art. 85 — Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
- Art. 86 — Facoltà di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595
- Art. 87 — Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
- Art. 88 — Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta
- Art. 89 — Pensioni di riversibilità
- Art. 90 — Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale
- Art. 91 — Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento