Art. 97 — Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie
Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle piu' favorevoli riguardanti la Cassa stessa.
Testo vigente dal 9 agosto 1967
