Riordinamento della previdenza marinara

Art. 97 — Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie

Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle piu' favorevoli riguardanti la Cassa stessa.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art97 · fonte su Normattiva