capo IV — PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE
- Art. 76 — Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante
- Art. 77 — Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge
- Art. 78 — Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio
- Art. 79 — Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale
- Art. 80 — Riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi