Art. 78 — Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio
In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Societa' menzionate nel precedente articolo 58, in attivita' di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con le modalita' previste nel precedente articolo 74 per il personale amministrativo.
Testo vigente dal 9 agosto 1967
