Riordinamento della previdenza marinara
Art. 77 — Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge
Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 1973, n. 27.
Abrogato dal 1 aprile 1973
