Riordinamento della previdenza marinara

Art. 77 — Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge

Articolo abrogato dalla l. 22 febbraio 1973, n. 27.

Abrogato dal 1 aprile 1973

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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