Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1994 al 18 novembre 1995. Leggi il testo vigente →

Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

  • a)i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
  • b)il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;
  • c)i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
  • d)le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
  • e)i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  • f)i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
  • g)altre entrate e altri contributi. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al seguente metodo:
  • a)individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
  • b)detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
  • c)copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le societa' di persone, le societa' cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre societa'. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 18 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1994

1994oggi
  1. 30 aprile 2020 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 2 marzo 2020 — 30 aprile 2020per un mese
  3. 10 dicembre 2016 — 2 marzo 2020per 3 anni
  4. 19 agosto 2014 — 10 dicembre 2016per 2 anni
  5. 1 gennaio 2014 — 19 agosto 2014per 8 mesi
  6. 12 marzo 2010 — 1 gennaio 2014per 4 anni
  7. 12 agosto 2003 — 12 marzo 2010per 7 anni
  8. 29 dicembre 2002 — 12 agosto 2003per 8 mesi
  9. 1 gennaio 2000 — 29 dicembre 2002per 3 anni
  10. 18 novembre 1995 — 1 gennaio 2000per 4 anni
  11. 11 gennaio 1994 — 18 novembre 1995testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art18 · fonte su Normattiva