Art. 24 — Disposizioni finali e transitorie
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In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta e' elevato a sei.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 10 dicembre 2016
