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Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attivita' ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 41/2026

    Questione infondata
    27 marzo 2026

    Le camere di commercio svolgono compiti che esigono una disciplina omogenea in ambito nazionale e non compongono un arcipelago di entità isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l’intervento dello Stato. (Precedenti: S. 261/2017; S. 374/2007).Nelle camere di commercio, la figura del presidente, così come l’incarico degli altri organi direttivi, non palesa i caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, bensì presenta i tratti tipici delle cariche onorarie, la cui attribuzione si ispira a criteri di natura politico-discrezionale e non tecnico-amministrativa. Ne consegue che il relativo inserimento nell’apparato della pubblica amministrazione è di natura funzionale e non strutturale, che la disciplina del rapporto deriva, pressoché esclusivamente, dall’atto di conferimento dell’incarico, che il compenso percepito ha natura indennitaria e non retributiva e, infine, che la durata è normalmente temporanea e non tendenzialmente indeterminata. (Precedente: S. 319/1994 - mass. 20902).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. terza civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 Cost., dell’art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580 del 1993, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. d, n. 1, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui ha previsto la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura diversi dai collegi dei revisori dei conti. Il regime di gratuità prescritto dalla disposizione censurata, fatto salvo il rimborso delle spese, si inserisce nel quadro del riassetto organizzativo e finanziario delle camere di commercio, e appare coerente con il contesto economico-sociale di riferimento, senza generare un contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost. – anche per l’assenza di indici rivelatori di manifesta arbitrarietà e irragionevolezza. Né sussiste irragionevolezza intrinseca e disparità di trattamento fra normative susseguitesi nel tempo, poiché il limitato arco temporale in cui è stato disposto il duplice cambiamento del regime economico non mostra un intento discriminatorio ai danni degli organi in carica al momento dell’intervento legislativo. Nemmeno vi è disparità di trattamento rispetto a coloro che, precedentemente, abbiano svolto il medesimo incarico a titolo oneroso o che, successivamente, abbiano beneficiato della reintroduzione dell’onerosità, non essendo irragionevole che il legislatore, nel primo caso, abbia mutato il regime economico della funzione onoraria in un contesto di riordino sistematico e di spending review e, nel secondo, abbia limitato nel tempo le politiche di contenimento della spesa, reintroducendo il regime dell’onerosità una volta mutato il frangente socioeconomico. La disparità di trattamento non affiora nemmeno dalla comparazione con altri incarichi, come i revisori di conti o gli incarichi corrispondenti presso gli ordini professionali, dove manca l’omogeneità del tertium comparationis. Infine, nemmeno può predicarsi una violazione degli artt. 2 e 3 Cost. per lesione dell’autonomia delle camere di commercio nel riconoscere una remunerazione per gli incarichi direttivi, poiché tale autonomia non nega allo Stato la possibilità di dettare una disciplina nazionale e uniforme di riordino).

    Art. 36 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art4bis · fonte su Normattiva