Art. 4-bis — Vigilanza amministrativo-contabile
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Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attivita' ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere. (( Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonche' per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennita' spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilita' ed inconferibilita' previsti dalla legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalita' con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico:
- a)delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;
- b)dell'efficacia dei programmi e delle attivita' svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attivita' camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialita' di cui all'articolo 18, comma 9. ))
Testo in vigore dal 10 dicembre 2016 al 1 marzo 2022
