La Commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente. Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale. La Commissione da inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art105 · fonte del testo