Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, e' sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella specialita' relativa alle lesioni o infermita' in esame, nonche' di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari e' sufficiente il grado di capitano. Un quarto degli ufficiali medici predetti e' scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennita' gravera' sul bilancio delle pensioni. La Commissione e' presieduta da un ufficiale generale medico.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art104 · fonte del testo