((Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni)). 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 novembre 1961, n. 1240

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La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961. 167 parole tolte, 24 parole aggiunte.

tolto: Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno od indennita' di guerra, si prescrive in ogni caso dopo trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio comunque avvenuta. Per i militari di carriera, i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra od attinente alla guerra una invalidita' debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo. Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui all'art. 10, il termine suddetto decorre dalla data dell'evento dannoso. Il militare che lasci trascorrere piu' di un anno dalla effettiva cessazione del servizio o, se di carriera, dal collocamento a riposo, od il civile dalla data dell'evento dannoso, non sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti. Per i minori e i dementi, tutti i termini rimangono sospesi finche' duri la incapacita' giuridicaaggiunto: Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo purche' si verifichino le condizioni stabilite dall'articolo 106 e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 novembre 1961, n. 1240

    La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 41) che "Per i cittadini italiani appartenenti al Territorio di Trieste - gia' Zona A e B - nonche' per quelli esodati dal territorio ceduto alla Repubblica popolare federativa jugoslava in forza del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, i termini gia' previsti dagli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art107 · fonte del testo