Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art20 · fonte del testo