Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati al precedente art. 10, abbiano subito menomazione della integrita' personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non e' suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione non e' suscettibile. Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegato tabella B, e' corrisposta una indennita' per una volta tanto, in una, misura pari ad una o piu' annualita' della pensione di ottava, categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravita' della menomazione fisica. Le infermita' non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermita' equivalenti. 25

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."

Testo vigente dal 24 dicembre 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 561/1987

    Ha colpito questo articolo
    18 dicembre 1987

    Il diritto alla liberta` sessuale,concernendo uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, e` senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va compreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana garantiti ai sensi dell'art. 2 Cost.

    Art. 10 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 22 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 9 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 11 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 24 dicembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art22 · fonte del testo