Le pensioni, gli assegni o le indennita', di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge. Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art21 · fonte del testo