La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio e' stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivo' la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermita' non dipendente da causa violenta. esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo. Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione. Per la vedova, del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anui dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purche' non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purche' sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 2/1980

    Questione infondata
    23 gennaio 1980

    Le disposizioni di cui agli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n.648 e 44 della legge 18 marzo 1968, n.313 che escludono le pensioni di riversibilita` per le vedove di pensionati di guerra se il matrimonio e` durato meno di un anno, salvo che sia nata prole, rispondono ad esigenze di tutela del pubblico erario contro iniziative maliziose e fraudolente, le quali non vengono meno in dipendenza della peculiare funzione - risarcitoria e non meramente assistenziale - delle pensioni di guerra. Tale restrizione risponde a criteri di indiscutibile razionalita`, e non confligge con gli artt. 29 e 31 Cost., dato che la pensione di riversibilita` inerisce ad un momento strettamente economico e, come tale, non direttamente influente rispetto ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della famiglia costituzionalmente tutelati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., della questione di costituzionalita` delle norme sopra menzionate). - cfr. S. n. 3/1975

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 58 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art58 · fonte del testo