Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', l'assegno e' prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione. Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sara' imputata al nuovo assegno, limitatamente pero' all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sara' abbuonata.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art24 · fonte del testo