((Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovra' produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente speltanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta a scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. La domanda non sara' ammessa, in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti. Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito)).

Testo vigente dal 8 luglio 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1955

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 8 luglio 1955. 13 parole tolte, 92 parole aggiunte.

tolto: Qualoraaggiunto: Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovra' produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente speltanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria tolto: disposta allaaggiunto: , disposta a scadenza dell'assegno rinnovabileaggiunto: , entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia piu' favorevole, tolto: l'assegno, la pensione o la indennita' aggiunto: la pensione, l'assegno o l'indennita', eventualmente spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. La domanda non sara' ammessa, aggiunto: in entrambi i casi, scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti. Le Commissioni medicheaggiunto: , di cui al successivo articolo 103aggiunto: , sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) i nominativi degli tolto: invalidi aggiunto: interessati che non si sono presentati aggiunto: al primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro tolto: l'anno dall'invito aggiunto: i predetti termini, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito tolto: stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art25 · fonte del testo