Ai titolari di pensione di guerra di la categoria, cui spetta un assegno di superinvalidita', ai sensi del precedente art. 28, e' concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere A, A-bis, B; lire 60.000 per le lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge. Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidita', e' concesso un assegno supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito. 2 Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª e' concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000. 2 7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1953, n. 263
2con decorrenza dal 1 luglio 1953
La L. 11 aprile 1953, n. 263 ha disposto (con l'art. 3) che "Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita' ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596."
L. 26 luglio 1957, n. 616
7La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera c)) che e' soppresso "l'assegno supplementare di cui all'art. 29 dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni."
Testo vigente dal 16 agosto 1957
