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((Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° ed il 60° anno di eta', e risulti altresi' che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 144.000. I limiti di eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 5 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornito di pensione o assegno rinnovabile. Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di mutilati ed invalidi che in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive. Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della, dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvedera' a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma. Per titolari di pensione ed assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorita' consolari)).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 22 dicembre 1964

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1957 al 21 dicembre 1961. 76 parole tolte, 305 parole aggiunte.

Ai mutilati tolto: e aggiunto: ed agli invalidi forniti di pensione tolto: od aggiunto: o assegno rinnovabile della tolto: seconda, terza e quarta aggiunto: 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla tolto: quinta all'ottava aggiunto: 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto tolto: rispettivamente il 55° odaggiunto: , rispettivamente, il 55° ed il 60° anno di eta'aggiunto: , e risulti altresi' che il reddito complessivo tolto: accertato aggiunto: netto, definito ai fini dell'imposta complementare tolto: sia inferiore a lire 3000 milaaggiunto: , giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, e' concesso un assegno di previdenzaaggiunto: , non riversibile ne' sequestrabileaggiunto: , di annue lire 144 tolto: mila. Tale assegno puo' essere congruamente ridotto sino alla meta' nei casi di minor bisognoaggiunto: .000. I limiti di eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 5 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornito di pensione o assegno rinnovabile. Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di mutilati tolto: od invalidi riconosciuti, aggiunto: ed invalidi che in sede di visita collegiale, aggiunto: siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro tolto: per altre infermita', che per se stesse o congiuntamente a quelle di guerra risultino ascrivibili alla prima categoria della annessa tabella A. Nei casi di inabilita' temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno e' concesso temporaneamente, per il periodo corrispondenteaggiunto: . L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive. Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della, dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvedera' a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma. Per titolari di pensione ed assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e' fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorita' consolari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art41 · fonte del testo