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((Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, con eta' inferiore rispettivamente ai 55 ed ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 144.000 annue, non cumulabile con il trattamento di incollocabilita' di cui all'articolo 44. La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, ne' con l'indennita' di disoccupazione. L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e puo' essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione. Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennita' di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennita' non cumulabili con l'assegno predetto verra' trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennita' medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtu' dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 22 dicembre 1964
