Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento integratore spetta anche per i tigli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purche' la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivo' l'invalidita'.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art47 · fonte del testo