((Agli effetti della pensione di guerra, in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiono' la morte. In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile. Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi abbiano diritto. Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile gia' da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato. In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare ed il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagiono' la morte)).

Testo vigente dal 21 dicembre 1961

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 36/1975

    Illegittimità dichiarata
    25 febbraio 1975

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi pro…

    Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 75 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 75 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961. 17 parole tolte, 76 parole aggiunte.

Agli effetti della pensione di guerra tolto: e' equiparato al genitore legittimo colui che abbiaaggiunto: , in mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi coloro che abbiano adottato il militare tolto: od aggiunto: o il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagiono' la mortetolto: , e coluiaggiunto: . In mancanza degli adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento tolto: stesso, lo abbia aggiunto: di guerra, lo abbiano riconosciuto come proprio figlio naturale; aggiunto: e, in tal caso, per la madre lo stato aggiunto: di nubile tiene luogo tolto: della vedovanza aggiunto: di quello vedovile. Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturaleaggiunto: , la pensione viene liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue vi tolto: hanno aggiunto: abbiano diritto. Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile gia' da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono consideratiaggiunto: , agli effetti della pensione aggiunto: di guerra, come genitori di un figlio legittimatoaggiunto: . In mancanza degli adottanti e dei genitori naturali di cui ai precedenti commi, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che abbiano affiliato il militare ed il civile, nelle forme di legge, prima dell'evento che ne cagiono' la morte.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art75 · fonte del testo