Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
Testo vigente dal 1 settembre 1950
Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
Testo vigente dal 1 settembre 1950
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo, e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, su…
Art. 60 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 48 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 3 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 62 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art48 · fonte del testo