I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio. 26 Sono altresi' equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte dell'affiliante.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
26La Corte Costituzionale con sentenza 05 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra"."
Testo vigente dal 28 luglio 1988
