Ai genitori del militare o del civile morto lasciando vedova o prole con diritto a pensione, e' concessa una pensione speciale, pari ad un terzo di quella stabilita dall'art. 71, purche' sussistano le altre condizioni prescritte dall'art. 73. La pensione suddetta non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 71; non e' soggetta alla riduzione, di cui all'art. 73, e' soggetta all'aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova e della prole del militare o del civile, e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli alri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 11 e successivi.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art78 · fonte del testo