Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre. 15 Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. 19

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

15

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili".

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre."

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/1975

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1975

    Il trattamento pensionistico indiretto di guerra riservato dagli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ai collaterali maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro del militare o del civile deceduto è deteriore rispetto a quello previsto rispettivamente dagli artt. 71 e 64 delle citate leggi per i genitori ed i soggetti a questi assimilati (allevatori, patrigno e matrigna) in quanto per i primi il requisito di inabilità deve sussistere a date di riferimento ben precise (ossia al momento della morte del militare o del civile o dopo tale data ma prima del raggiungimento della maggiore età o, infine, prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale la pensione già liquidata al padre o alla madre - sicché restano esclusi dal diritto a pensione i collaterali divenuti inabili successivamente agli eventi anzidetti -) mentre per i genitori (ed ancor più per i soggetti ad essi assimilati - che non sono peraltro legati da vincoli di sangue col militare o civile deceduto e seguono i collaterali nell'ordine di vocazione stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto a pensione -) il requisito di inabilità non è ancorato ad alcun specifico momento o evento giacché la legge stabilisce che la pensione indiretta è concessa al padre che abbia compiuto 58 anni di età o sia comunque inabile, nonché alla madre vedova, prescindendo dalle condizioni di età ed inabilità ed in tutto simile è il trattamento fatto dalla stessa legge alla categoria degli assimilati ai genitori.

    Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 75 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 75 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1969 al 27 febbraio 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art77 · fonte del testo