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La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto e' sospeso durante l'espiazione della pena, nonche' durante il periodo dell'interdizione ad essa connessa. Perde altresi' il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio. Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbe avuto diritto se il militare o il civile fosse morto. Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 8 luglio 1971

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 147/1971

    Ha colpito questo articolo
    30 giugno 1971

    È costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 92, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo cui i congiunti del militare morto in guerra perdono il diritto alla pensione o all'assegno se siano incorsi in una condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e sono sospesi nell'esercizio di tale diritto durante l'interdizione temporanea. Invero a fondamento della concessione delle pensioni di guerra, siano esse dirette o indirette, sussiste, almeno in parte, la comune esigenza di risarcire chi abbia patito danni per l'evento bellico, sicché non può giustificarsi, nemmeno per i rapporti anteriori, la disparità di trattamento derivante dalla norma impugnata (ora abrogata dalla legge 18 marzo 1968, n. 313) rispetto alla corrispondente normativa in tema di pensioni dirette di guerra, che tale effetto non prevede (cfr. sent. n. 113 del 1968). Sono costituzionalmente illegittimi, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, tutti gli altri commi dell'art. 92 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

    Art. 92 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art92 · fonte del testo