L'indennita' di impiego operativo prevista dal precedente articolo 15 e' estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica in servizio presso i comandi e reparti d'impiego operativo o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati: comandi e reparti di impiego operativo (col. 1): aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi; squadriglie; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); centrali operative in sede protetta e unita' di controllo operativo; reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati. Enti addestrativi (col. 2): centri, campi e reparti di addestramento; scuole di reclutamento e di perfezionamento. Al personale di cui al comma precedente e' estesa altresi' l'indennita' di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure ed alle condizioni ivi previste. L'indennita' di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.
Testo vigente dal 19 giugno 1970
