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Rimangono fermi i diritti attribuiti dagli statuti, e, in mancanza, dalle tavole di fondazione degli istituti oggetto delle riforme disposte con la presente legge a favore di determinate categorie di persone, di Comuni o parti di essi.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art20 · fonte del testo