Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942. Leggi il testo vigente →
Rimangono fermi i diritti attribuiti dagli statuti, e, in mancanza, dalle tavole di fondazione degli istituti oggetto delle riforme disposte con la presente legge a favore di determinate categorie di persone, di Comuni o parti di essi.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942
