Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Rimangono fermi i diritti attribuiti dagli statuti, e, in mancanza, dalle tavole di fondazione degli istituti oggetto delle riforme disposte con la presente legge a favore di determinate categorie di persone, di Comuni o parti di essi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1942, n. 995
1La L. 17 luglio 1942, n. 995 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni generali e transitorie contenute negli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sono estese, in quanto applicabili, alla presente legge ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore di questa".
Testo in vigore dal 26 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
