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[1]Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge le Amministrazioni ordinarie e straordinarie proporranno le modifiche da introdurre agli statuti degli enti riformati, in conformita' delle disposizioni contenute nei precedenti articoli. Tali modifiche saranno deliberate dalle amministrazioni interessate e sottoposte al parere dell'Ente comunale di assistenza e della Giunta provinciale amministrativa.

[2]Decorso il termine stabilito, provvedera' d'ufficio il Prefetto e la relativa proposta sara' pubblicata per cinque giorni all'albo pretorio della Prefettura.

[3]In ogni caso le riforme verranno approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.

[4]Contro il decreto Reale di approvazione non e' ammesso gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.

[5]Spetta al Prefetto, sentiti gli enti interessati, di provvedere al frazionamento e al distacco delle parti di patrimonio degli istituti, assoggettati dalla presente legge a riforme.

[6]Contro il decreto del Prefetto non e' ammesso gravame ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art22 · fonte del testo