Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge le Amministrazioni ordinarie e straordinarie proporranno le modifiche da introdurre agli statuti degli enti riformati, in conformita' delle disposizioni contenute nei precedenti articoli. Tali modifiche saranno deliberate dalle amministrazioni interessate e sottoposte al parere dell'Ente comunale di assistenza e della Giunta provinciale amministrativa.

[2]Decorso il termine stabilito, provvedera' d'ufficio il Prefetto e la relativa proposta sara' pubblicata per cinque giorni all'albo pretorio della Prefettura.

[3]In ogni caso le riforme verranno approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.

[4]Contro il decreto Reale di approvazione non e' ammesso gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.

[5]Spetta al Prefetto, sentiti gli enti interessati, di provvedere al frazionamento e al distacco delle parti di patrimonio degli istituti, assoggettati dalla presente legge a riforme.

[6]Contro il decreto del Prefetto non e' ammesso gravame ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1942, n. 995

1

La L. 17 luglio 1942, n. 995 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni generali e transitorie contenute negli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sono estese, in quanto applicabili, alla presente legge ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore di questa".

Testo in vigore dal 26 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1942, n. 995

    La L. 17 luglio 1942, n. 995 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni generali e transitorie contenute negli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sono estese, in quanto applicabili, alla presente legge ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore di questa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art22 · fonte del testo