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[1]Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti conservati o di nuova istituzione dovranno deliberare i regolamenti e le piante organiche del personale con provvedimenti da adottarsi secondo i criteri e le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, numero 6972, e nelle successive modificazioni, tenuto conto del R. decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1577.

[2]Con l'entrata in vigore di esse e' risoluto di diritto il rapporto d'impiego precedentemente costituito fra i singoli enti ed il proprio personale di qualunque specie e categoria, anche se non compreso nelle tabelle fino allora in vigore.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art23 · fonte del testo