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[1]Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti conservati o di nuova istituzione dovranno deliberare i regolamenti e le piante organiche del personale con provvedimenti da adottarsi secondo i criteri e le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, numero 6972, e nelle successive modificazioni, tenuto conto del R. decreto-legge 15 agosto 1926, n. 1577.
[2]Con l'entrata in vigore di esse e' risoluto di diritto il rapporto d'impiego precedentemente costituito fra i singoli enti ed il proprio personale di qualunque specie e categoria, anche se non compreso nelle tabelle fino allora in vigore. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1942, n. 995
1La L. 17 luglio 1942, n. 995 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni generali e transitorie contenute negli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sono estese, in quanto applicabili, alla presente legge ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore di questa".
Testo in vigore dal 26 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
