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[1]Per tutti gli enti, comunque riformati od interessati nella riforma prevista dalla presente legge, il Prefetto potra' con suo decreto, non soggetto ad alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale, dichiarare rescissi i contratti in corso per l'assunzione dei servizi di riscossione o di tesoreria, e per forniture od assunzioni di lavori di qualsiasi genere.

[2]Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita' per la liquidazione di compensi od indennita' eventualmente spettanti ai contraenti.

[3]Le controversie riguardanti tale liquidazione saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, nominati dal Ministero dell'interno, che decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 30 gennaio 1939-XVII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]MUSSOLINI

[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 27 febbraio 1939 al 26 settembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1939-01-30;283~art28 · fonte del testo