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[1]Per tutti gli enti, comunque riformati od interessati nella riforma prevista dalla presente legge, il Prefetto potra' con suo decreto, non soggetto ad alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale, dichiarare rescissi i contratti in corso per l'assunzione dei servizi di riscossione o di tesoreria, e per forniture od assunzioni di lavori di qualsiasi genere.
[2]Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita' per la liquidazione di compensi od indennita' eventualmente spettanti ai contraenti.
[3]Le controversie riguardanti tale liquidazione saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, nominati dal Ministero dell'interno, che decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori. 1
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 30 gennaio 1939-XVII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI
[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1942, n. 995
1La L. 17 luglio 1942, n. 995 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni generali e transitorie contenute negli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sono estese, in quanto applicabili, alla presente legge ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore di questa".
Testo in vigore dal 26 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
