Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8067/2026

    1 aprile 2026
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 St. lav., ai fini dell'obbligo del datore di lavoro di versare all'ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, ex art. 23 l. n. 218 del 1952, occorre distinguere il caso del licenziamento nullo o inefficace, in cui, stante la natura dichiarativa della pronuncia, il datore di lavoro, oltre a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve corrispondere anche la quota contributiva a carico del lavoratore, che dunque ha diritto a percepire le retribuzioni a lui dovute a titolo risarcitorio al lordo di essa, dal caso di annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, oggetto di una sentenza costitutiva, in cui il datore di lavoro che corrisponda le retribuzioni dovute a titolo risarcitorio tempestivamente rispetto al ripristino del rapporto per effetto della pronuncia giudiziale è, invece, legittimato a pagare il dovuto al netto della contribuzione a carico del lavoratore, relativa alle mensilità corrisposte, che sia da lui contestualmente versata agli enti di previdenza.

    Art. 19 · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 23 Accertamento imposte sui redditi · Art. 23 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art19 · fonte del testo