Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n. 903.
Abrogato dal 15 agosto 1965
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n. 903.
Abrogato dal 15 agosto 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 15 agosto 1965. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il tre per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio e destinato alla costituzione di una speciale riserva. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'art. 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art18 · fonte del testo