Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 270/1976

    Questione infondata
    29 dicembre 1976

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, numero 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; questione proposta, con le ordinanze in epigrafe, dal tribunale di Genova e dal giudice del lavo…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art22 · fonte del testo